Questa è l'area su cui si sta per realizzare l'Orto Urbano "Pianeta delle Coccinelle". Il progetto, dopo aver ricevuto consenso da parte del Municipio 9°, è stato inviato all'Ufficio "Orti Urbani" del Dipartimento Ambiente del Comune di Roma Capitale. Molti cittadini dei quartieri limitrofi stanno chiedendo di iscriversi all'Associazione per poter avere un lotto.
Il pomeriggio del 9 novembre scorso alla Vaccheria si è tenuta la prima Assemblea pubblica sul Progetto dell'Orto Urbano "Pianeta delle Coccinelle"
Un successo. Hanno partecipato oltre 50 persone e molte hanno riempito la scheda di iscrizione per prenotare un lotto.
E' intervenuta l'Assessora alla Partecipazione del 9° Municipio Paola Angelucci, il Consigliere Fabio Ecca.
Vuoi aderire a questo progetto?
Compila la Domanda di Ammissione e inviala all'indirizzo: agiresostenibile@gmail.com
ASSOCIAZIONE APS - PIANETA DELLE COCCINELLE - RUNTS : N. G06070 del 06/05/2026
REGOLAMENTO INTERNO
Art. 1 - Recepimento normativa Comunale – Finalità ed obiettivi
- L’Associazione “Pianeta delle Coccinelle”, con sede legale in Roma – Via Pianeta Terra n. 123, codice fiscale 96639350584, con il presente Regolamento interno recepisce, osservandole, le disposizioni contenute nella Delibera dell’Assemblea Capitolina del Comune di Roma n. 117 del 25 ottobre 2024 recante il “Regolamento per la realizzazione e gestione di Orti Urbani (OUC) in aree verdi sul territorio di Roma Capitale che, nel presente Regolamento Interno, assume la denominazione di “ Regolamento Comunale”.
- L’Associazione “Pianeta delle Coccinelle” recepisce, inoltre, tutte le disposizioni e i vincoli contenuti nella Determina Dirigenziale del Municipio 9° n. …….. del ……. di concessione dell’area da adibire ad Orto Urbano.
- A modifica dell’art. 3, commi 4 e 5, la concessione oggetto del presente Regolamento afferisce all’area individuata al Catasto Terreni del Comune di Roma con Foglio………, particelle……………….
- Nel presente Regolamento il Comune di “Roma Capitale Municipio 9” viene denominato “Concedente”; l’Associazione “Pianeta delle Coccinelle” viene denominata “Gestore”:
Art. 2 - Responsabilità e Polizza assicurativa
- Il Gestore solleva il Concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità civile per danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il Gestore stesso o ciascun suo socio possa subire nell’esercizio della concessione, purché a loro imputabili in via esclusiva.
- L’Associazione si impegna a sottoscrivere apposita polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni provocati a persone o cose nell’esercizio della concessione dell’area sopra richiamata con massimali di copertura congrui e comprensiva di ogni e qualsivoglia rischio previsto dalle normative vigenti. La polizza verrà sottoscritta ad avvenuta concessione dell’area e prima dell’inizio dei lavori di costruzione dell’orto e coprirà i rischi sopra esposti per tutta la durata della concessione stessa.
Art. 3 - Regolamento interno - Attività
- Il presente Regolamento Interno disciplina i rapporti tra l’Associazione “Pianeta delle Coccinelle” e i Soci assegnatari dei lotti coltivabili all’interno della area concessa in affidamento dal Concedente al Gestore, così come definita al comma 3 del precedente Art. 1.
- L’Associazione è costituita dai cittadini del Comune di Roma che si sono resi disponibili a dare l’avvio ai lavori di costituzione dell’Orto Urbano, denominati “soci fondatori” e, nel prosieguo, da tutti gli altri cittadini che presenteranno domanda di iscrizione accettata dal Consiglio Direttivo. Il Gestore provvede:
- alla redazione e divulgazione del progetto dell’Orto Urbano, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Determina Dirigenziale di concessione dell’area;
- a raccogliere le adesioni dei cittadini residenti, preferibilmente, nel Municipio IX;
- a suddividere l’area assegnata in “lotti” la cui coltivazione sarà, preferibilmente, ortiva;
- alla realizzazione, a propria cura e spese, della recinzione della predetta area e della messa in sicurezza del terreno, all’apertura e alla chiusura giornaliera dei cancelli, alla manutenzione dell’area e alla sua eventuale bonifica;
- alla realizzazione del pozzo di attingimento dell’acqua per innaffiamento ove quest’ultima non possa essere attinta da diramazioni della rete idrica del Comune.
- Nel presente Regolamento vengono definite le seguenti figure:
- socio fondatore: iscritto che ha provveduto alla costituzione dell’Orto Urbano;
- aspirante socio: cittadino che ha presentato istanza di iscrizione non ancora accettata;
- socio assegnatario: cittadino la cui istanza è stata accolta ed al quale è stato assegnato il lotto numerato;
- socio in lista di attesa: socio iscritto ma non ancora assegnatario di lotto;
- socio sostenitore: socio iscritto particolarmente zelante nello sviluppo della Associazione;
- socio benemerito o sponsor: socio iscritto che provvede al maggior sostentamento economico della Associazione.
Art. 4 - Iscrizione alla Associazione – Procedura
- I cittadini aspiranti soci, ai fini della iscrizione alla Associazione e successiva assegnazione di un “lotto” all’interno dell’Orto Urbano, debbono produrre domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, avvalendosi esclusivamente del modulo prestampato a ciò predisposto. Con la sua sottoscrizione, l’aspirante socio si impegna ad accettare e ad osservare:
- le norme dello Statuto della Associazione che dichiara di aver già letto in tutte le sue componenti e di ritenerle rispondenti alle sue esigenze;
- le disposizioni contenute nel presente Regolamento Interno;
- le deliberazioni assunte dalla Assemblea dei soci;
- le direttive emanate dal Consiglio Direttivo;
- i comuni principi che regolano la vita associativa.
- Nella domanda di iscrizione, l’aspirante socio deve dichiarare in particolare:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, cellulare (facoltativo), luogo di residenza;
- la propria condizione ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui al successivo art. 6;
- indirizzo email sul quale desidera ricevere le comunicazioni formali da parte della Associazione (avvisi di convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie, verbali, informative, etc.), sollevando l’Associazione da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali disguidi nella trasmissione delle comunicazioni.
- Il Consiglio Direttivo è l’Organo deputato ad esaminare le domande di ammissione e ad assumere ogni decisione sulla ammissione o meno dell’aspirante socio. Il Consiglio predisporrà un’apposita graduatoria in funzione dei parametri e dei punteggi riportati nel successivo Art. 6. Tale graduatoria verrà inviata al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e al Municipio IX, e pubblicata sul sito della Associazione.
- Le comunicazioni tra il Consiglio Direttivo e i soci avvengono esclusivamente attraverso l’email ufficiale del Consiglio stesso.
Art. 5 - Vincoli per l’assegnazione del terreno
- I Cittadini richiedenti l’ammissione all’Associazione non devono essere proprietari, o comunque non avere nella disponibilità d’uso a qualsiasi titolo, di terreni coltivabili su area pubblica o privata all’interno del territorio di Roma Capitale, ovvero di non essere conviventi con soggetti che siano proprietari, o che comunque abbiano nella disponibilità d’uso a qualsiasi titolo, di terreni coltivabili su area pubblica o privata all’interno del territorio di Roma Capitale.
- I cittadini richiedenti debbono essere preferibilmente residenti nel IX Municipio del Comune di Roma, area urbana sulla quale ricade la superficie dell’Orto Urbano assegnato.
- Ad ogni socio può essere assegnato un solo “lotto” individuato sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria redatta dal Consiglio Direttivo. A parità di punteggio, il lotto verrà assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione.
- Il socio assegnatario può condividere con altri cittadini il lotto assegnato ma è obbligato a comunicare il nominativo del collaboratore nella domanda di ammissione, allegando i documenti richiesti. Il collaboratore può essere sostituito in qualsiasi momento, nel limite massimo di 2 (due) all’anno, dandone tempestiva comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Fermo restando la responsabilità penale individuale, la responsabilità civile per atti compiuti dai collaboratori resta in carico al Socio assegnatario.
Art. 6 - Parametri e punteggi per l’assegnazione
Qualora le domande di iscrizione siano numericamente superiori al numero dei lotti coltivabili in base al progetto iniziale dell’Orto Urbano, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere una graduatoria di assegnazione secondo i parametri seguenti:
Parametro della fragilità: fino ad un massimo di 20 punti
- pensionato, disoccupato o studente;
- partecipazione attiva alle fasi preliminari del progetto (socio fondatore);
- condizioni di fragilità diverse dal parametro a)
Parametro anagrafico:
- minore di 30 anni punti 2
- tra 30 e 50 anni punti 3
- tra 50 e 60 anni punti 6
- maggiore di 60 anni punti 8
Parametro di genere
- donna punti 2
- uomo punti 0
Parametro della distanza dalla abitazione rispetto all’orto, con un massimo di 20
- 0 - 1 Km punti 20
- 1 – 2 km punti 15
- 2 – 3 km punti 10
- 3 – 4 km punti 5
- 4 – 5 km ed oltre punti 2
Parametro temporale: Lista di attesa
- Per ogni quadrimestre di presenza punti 5, con un massimo di 30.
Altro:
- In assenza di assegnazione e a seguito di specifica richiesta, viene attribuito un punteggio fino a 20 punti per i lavori volontari nella gestione delle aree comuni.
Art. 7 - Trasferimento della assegnazione del terreno
Non è consentito ad alcun titolo trasferire l’assegnazione del “lotto” da un socio assegnatario ad altro soggetto salvo che per decesso del socio assegnatario. In tal caso, gli altri componenti del nucleo familiare, qualora presenti, hanno diritto alla prosecuzione nella conduzione dello stesso “lotto” a seguito di apposita domanda da presentare al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dall’evento. In mancanza della predetta richiesta, il lotto, e tutte le sue dotazioni, rientra nella disponibilità del Consiglio Direttivo per una nuova assegnazione.
Art. 8 - Durata della assegnazione
- L’assegnazione ha la durata di un anno coincidente con l’anno solare e si intende rinnovata tacitamente per un altro anno, solo se il socio assegnatario è in regola con il versamento della quota associativa. La quota associativa annuale deve essere versata entro il 31 gennaio dello stesso anno solare.
- Il socio assegnatario può riconsegnare l’area prima della scadenza naturale fissata al 31 dicembre di ciascun anno solare previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data dalla quale intende rinunciare. La rinuncia deve essere comunicata al Consiglio Direttivo in forma scritta o in forma elettronica sull’indirizzo email della Associazione stessa. Il documento di rinuncia viene conservato dalla Segreteria del Consiglio Direttivo per almeno 24 mesi. In caso di riconsegna, il “lotto” rientra immediatamente nella disponibilità del Consiglio Direttivo il quale dispone – di norma – l’assegnazione al primo socio in lista d’attesa.
Art. 9 - Revoca dell’assegnazione
- Il Consiglio Direttivo dispone la revoca della assegnazione per uno o più motivi tra quelli di seguito indicati:
- trasferimento del socio assegnatario ad altro Comune;
- omessa coltivazione del lotto per un periodo di tre mesi;
- sub-affidamento del lotto a titolo oneroso, parziale o totale, a terzi;
- revoca della concessione da parte del Concedente;
- omesso versamento della quota associativa annuale entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno solare;
- turbativa della convivenza civile;
- impiego di persone estranee alla associazione o che prestano opera a pagamento;
- impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai tre mesi, senza averne comunicato le motivazioni al Consiglio Direttivo;
- mancata continuità nella partecipazione alle iniziative associative, nel rispetto delle modalità previste nel presente Regolamento;
- gravi inadempienze alle norme del Regolamento degli Orti Urbani di Roma Capitale e del presente Regolamento.
- In caso di revoca, il “lotto” deve essere lasciato libero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca adottato dal Consiglio Direttivo il quale dispone – di norma – l’assegnazione al primo socio in lista d’attesa. Il provvedimento di revoca verrà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’aspirante assegnatario nella domanda di ammissione. Il provvedimento verrà conservato dalla Segreteria del Consiglio Direttivo per almeno 24 mesi.
Art. 10 - Assenza giustificata
In caso di malattia o impegni di lavoro invalidanti i soci assegnatari possono assentarsi per un massimo di 3 mesi, previa specifica comunicazione scritta alla Associazione. In tale periodo, l’Associazione adotterà le necessarie iniziative per proseguire la coltivazione del “lotto” con un collaboratore individuato dall’assegnatario stesso o, in assenza, dal Consiglio Direttivo tra i soci in lista d’attesa. Per il periodo di assenza, il socio assegnatario titolare è in ogni caso tenuto al versamento della quota associativa sia per la gestione ordinaria che per quella straordinaria del lotto.
Art. 11 - Sospensione della coltivazione
La sospensione della coltivazione è consentita solo per impedimento temporaneo del socio assegnatario e dura al massimo tre mesi e previa comunicazione al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall’impedimento. Trascorsi i tre mesi, il Consiglio Direttivo può attivare misure di supporto e sostegno per la ripresa della coltivazione per ulteriori tre mesi, oppure provvedere alla assegnazione del “lotto” ad altro socio in lista d’attesa. Nel periodo della sospensione, il socio assegnatario deve comunque provvedere alla pulizia dell’orto, delegando tale compito al proprio Collaboratore a suo designato. In presenza di tali inadempimenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione.
Art. 12 - Quote associative
- Il Consiglio Direttivo delibera annualmente la quota associativa annuale ordinaria, in 180,00 euro che dovrà essere versata esclusivamente sul conto corrente intestato all’Associazione. Detta quota dovrà essere versata da ciascun socio assegnatario entro il 31 gennaio di ciascun anno solare. Per i nuovi soci assegnatari la quota va versata entro 5(cinque) giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione della domanda di ammissione. In tale documento viene determinato l’importo da versare in relazione ai mesi rimanenti rispetto alla naturale scadenza del 31 dicembre dell’anno di accettazione della domanda stessa.
- Per coprire le spese iniziali di impianto dell’Orto Urbano, Il Consiglio Direttivo potrà deliberare, la quota di iscrizione iniziale in 240,00 (duecentoquaranta/00) euro sia per i soci fondatori sia per gli aspiranti soci. In caso di recesso prima della scadenza di tre anni, ai predetti soci verrà rimborsata la differenza in proporzione al numero dei mesi mancanti al compimento dei tre anni. In caso di revoca del provvedimento di ammissione, invece, la quota viene trattenuta.
- La quota associativa annuale per i soci sostenitori è pari a 30,00 (trenta,00) euro.
- La quota associativa annuale per i soci benemeriti o Sponsor è pari a 280,00 (duecentottata,00) euro.
- Le quote associative annuali non sono rimborsabili a nessun titolo, tranne quella di cui al precedente comma 2.
- Il Consiglio Direttivo con proprio provvedimento può deliberare modifiche agli importi sopra determinati.
Art. 13 - Obblighi dell’Associazione
Alla Associazione spetta:
- la raccolta delle richieste di ammissione alla Associazione e alla successiva assegnazione di ciascun lotto;
- il monitoraggio sulla formazione e successivi aggiornamenti della graduatoria dei soci assegnatari e di quelli in lista d’attesa, nel rispetto dei parametri specificati nel precedente art. 6;
- l’assegnazione dei “lotti” debitamente numerati;
- il controllo della corretta gestione delle attività esercitate dai soci nei “lotti” loro assegnati, con particolare riferimento al Disciplinare per la conduzione e manutenzione degli Orti Urbani di Roma Capitale;
- l’esecuzione, con cadenza triennale, delle analisi chimico-fisiche complete dell’area, comprensive della determinazione analitica della concentrazione di macro, meso e microelementi effettuate da laboratori certificati. Tutto ciò anche a garanzia della salute dei soci assegnatari;
- il controllo sulla introduzione e sulla coltivazione o sull’allevamento nel “lotto” assegnato di specie esotiche invasive, come definite dall’art. 3 del Regolamento (UE) 114372014, recepito con il D. Lgs. 2030/2017;
- facilitare la fruizione dell’area destinata ad Orto Urbano alle persone con disabilità, anche segnalando alla competente Struttura Amministrativa stati di criticità rispetto all’esistenza di ostacoli all’accessibilità dell’area, con riferimento alla legge regionale 74 del 4 dicembre 1989, e successive modifiche ed integrazioni, in seguito alle Legge Nazionale del 3 marzo 2009, n. 18 (art. 9 nel caso di specie).
- Le attività svolte all’interno della Associazione non possono essere finalizzate al conseguimento di alcuna forma di lucro. Sono consentite attività di raccolta fondi, così come disciplinato dall’art. 7 del Codice del Terzo Settore.
- E’ fatto obbligo di impiegare gli utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o funzionali.
- E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Orto Urbano, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, è obbligatorio devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 66, Organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 - Obblighi dei soci assegnatari
- Il socio assegnatario è la persona fisica iscritta nel Libro Soci dell’Associazione con un codice identificativo, al quale è stato assegnato un “lotto” individuato da una numerazione progressiva. Partecipa all’Assemblea dei soci con diritto di voto e può essere eletto negli organismi sociali. Riceve per email la newsletter dell’Associazione e tutte le comunicazioni rivolte ai soci assegnatari.
- Al socio assegnatario è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate. Con l’accoglimento della domanda di ammissione, il socio assegnatario si impegna a:
- corrispondere la quota di iscrizione iniziale entro 5 (cinque) dall’accettazione della domanda di ammissione.
- corrispondere la quota associativa annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno solare;
- rendere produttivo il “lotto” assegnato e dotarsi si attrezzature proprie per la cura del lotto stesso;
- coltivare il “lotto” seguendo i principi dell’agricoltura biologica evitando l’uso di sostanze chimiche;
- mantenere in ordine il “lotto” assegnato e tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti in comune, provvedendo personalmente allo smaltimento dei propri rifiuti al di fuori dell’area dell’orto urbano;
- delimitare il “lotto” assegnato conformemente a quanto deliberato dalla Assemblea dei soci;
- non costruire baracche o altri manufatti sul proprio “lotto”;
- utilizzare con cura i servizi e le attrezzature di uso comune;
- non allevare animali di qualsiasi specie;
- utilizzare in modo razionale l’acqua per l’irrigazione del “lotto” assegnato, dotandosi a proprie spese di impianto a goccia, con un limite massimo di ml. 80;
- non cedere ad altri sotto nessuna forma l’utilizzo del “lotto” assegnato;
- depositare negli appositi spazi comuni solo sementi, fertilizzanti naturali, attrezzi ed effetti personali;
- contribuire alla costruzione e manutenzione delle superfici comuni, alla loro pulizia, alla manutenzione dei tappeti erbosi, degli impianti, dei canali di adduzione, di scolo e di derivazione dell’acqua, delle pergole, della recinzione e della siepe e di quant’altro necessario per assicurare il buon uso delle spazi comuni dell’Orto Urbano assegnato;
- collaborare alla buona riuscita delle iniziative sociali, assicurando il proprio personale contributo affinché ogni attività venga svolta in un clima di collaborazione e solidarietà;
- utilizzare sistemi di fertilizzazione derivanti da compost creato in loco;
- svolgere lavori nelle aree comuni stabiliti dal Comitato Direttivo, pena la revoca del lotto;
- p) qualora dovesse fare uso di macchinari ed attrezzature, prima di ogni impiego, è tenuto a dimostrare di aver svolto ed acquisito una adeguata formazione volta ad assicurare la propria ed altrui sicurezza e ad evitare infortuni. Il Socio risponde in ogni caso dei danni a persona e cose di terzi.
Art. 15 - Divieti assoluti
E’ fatto assoluto divieto di:
- a) svolgere attività non collegate alla coltivazione;
- b) coltivare fave;
- c) accendere fuochi di stoppie o rifiuti;
- d) abbandonare o lasciare incolta l’area;
- e) irrigare in maniera incontrollata o collocare serbatoi di alcun tipo per la riserva di acqua;
- f) lavare moto o motocicli;
- g) danneggiare le parti comuni o i lotti assegnati ad altri soci;
- h) introdurre animali di qualsiasi genere nel lotto assegnato;
- i) depositare materiali estranei alla coltivazione ed al buon uso del lotto, tenere materiali pericolosi, inquinanti, infiammabili e che possono arrecare disturbo o fastidio agli altri soci assegnatari;
- l) utilizzare le strutture e le attrezzature comuni per scopi diversi da quelli per i quali sono state predisposte. L’Associazione potrà richiedere un rimborso/indennizzo per eventuali spese sostenute per la rimozione delle irregolarità.
Art. 16 - Collaborazioni
Il socio assegnatario ha la possibilità di realizzare tunnel con teli di protezione con una altezza massima di 50 cm. da terra, da rimuovere dopo la sragione invernale e deve inoltre:
- a) vigilare e fare buon uso delle cose e delle aree comuni;
- b) controllare ed eventualmente invitare gli estranei che non mantengano un comportamento corretto ed educato ad allontanarsi, richiedendo – ove necessario/opportuno – l’intervento delle Forze dell’Ordine;
- c) mantenere in ordine e puliti gli spazi e le strutture comuni, oltre che il “lotto” a lui assegnato;
- d) segnalare al Consiglio Direttivo qualsiasi elemento che possa essere di pericolo, danno o sia ritenuto rilevante per la gestione ordinaria delle aree.
Art. 17 - Piantare alberi
Il Socio assegnatario ha la facoltà di piantare alberi da frutto solo a seguito dell’autorizzazione del Consiglio Direttivo. L’autorizzazione sarà concessa previa valutazione del rispetto delle distanze necessarie per la coltivazione nei lotti adiacenti e le distanze di rispetto dai fondi confinanti previste dal Codice Civile.
Art. 18 - Comportamento e rispetto
L’area sociale per l’organizzazione di eventi, incontri, convivialità, ecc. da parte di ciascun socio assegnatario è sempre disponibile, previa comunicazione al Consiglio Direttivo. L’effettivo utilizzo è subordinato a semplici regole di convivenza civile ed in particolare:
- a) si sconsiglia lo spostamento dei tavoli dalla loro posizione originale; in ogni caso devono essere riposizionati dopo il loro utilizzo;
- b) i barbecue devono essere utilizzati in maniera oculata. Il fuoco, fatto con legna, va acceso nell’apposita area fuochi a terra controllandone costantemente la pericolosità, e non direttamente all’interno del cemento refrattario del barbecue, dove si deve utilizzare solo carbonella allo scopo di evitarne la rottura per eccesso di temperatura. Al termine, le braci vanno spente prima di abbandonare l’area e posizionate nell’area fuochi. A evento terminato, lasciare i barbecue, le griglie e l’area pulita. I rifiuti prodotti devono essere rimossi e collocati negli appositi cassonetti esterni all’Orto Urbano. E’ fortemente consigliato l’uso di vettovaglie compostabili nel generale rispetto dell’ambiente circostante.
Art. 19 - Gruppi di Lavoro
Il Consiglio Direttivo può organizzare Gruppi di Lavoro, affidando loro incarichi permanenti o compiti per specifici progetti. Essi sono formati da un numero limitati di soci, con un Coordinatore. I soci partecipanti assumono l’impegno di curare, sviluppare e controllare il settore assegnato al Gruppo. Il Coordinatore del gruppo svolge, sia individualmente sia collegialmente nell’ambito del Gruppo di riferimento, i compiti di seguito indicati:
- a) formulare proposte sull’indirizzo e sviluppo della vita associativa;
- b) definire gli obiettivi e i contenuti di specifici progetti e presidiare la fase esecutiva dei progetti stessi;
- c) valutare l’attività svolta in itinere e alla fine;
- d) organizzare periodicamente incontri con i soci aderenti al Gruppo di riferimento per coordinare le attività, condividere informazioni e coinvolgere gli altri soci nelle attività assegnate al Gruppo.
Art. 20 - Collaboratori dell’Associazione
L’Associazione, su impulso del Consiglio Direttivo, potrà avvalersi di collaboratori esterni per il raggiungimento delle proprie finalità associative. Le norme e le indicazioni relative alla gestione, alla organizzazione, alla formazione e al trattamento dei collaboratori sono demandate ai contratti che saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 21 - Assemblea dei Soci
Alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci partecipano i Soci di cui al precedente Art. 3, comma 3 con esclusione del socio aspirante.
Art. 22 - Modifiche al Regolamento
Per tutto quello non previsto nel presente Regolamento interno, l’Associazione, anche a seguito delle esperienze che matureranno durante la gestione dell’area assegnata, provvederà a formulare proposte di modifiche ed integrazioni al Regolamento stesso. In ogni caso, le modifiche debbono essere sottoposte all’esame ed approvazione nella prima Assemblea utile dei soci. Con la sua deliberazione, il Regolamento si intende approvato da tutti i soci assegnatari.
Testo approvato alla unanimità dall'Assemblea dei Soci dei 16 ottobre 2025.
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